STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“SYMPHONY FACTORY”
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Titolo I – Profili generali
Art. 1 – Denominazione, sede e durata
1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni ed integrazioni, l’Associazione denominata “Symphony Factory Associazione di Promozione Sociale” (o anche, in forma breve, “Symphony Factory - APS”), successivamente indicata anche come “Associazione”.
2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Bologna (BO) in via Paride Pasquali 9.
3. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.
4. La durata dell’Associazione è illimitata, fatto salvo l’eventuale scioglimento che deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal presente Statuto.
Art. 2 – Finalità e principi
1. L’Associazione non ha scopo di lucro, né diretto, né indiretto, e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in ambito socio – educativo, culturale e artistico, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
2. In particolare, l’Associazione si propone di promuovere la cultura musicale, con particolare riferimento alla musica sinfonica, attraverso attività di educazione, formazione e diffusione musicale.
3. In ogni caso, l'attività dell’Associazione è svolta in favore degli associati, dei loro familiari nonché in favore di terzi.
Art. 3 - Attività
1. La Associazione intende perseguire le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; - nello specifico: Organizzazione di corsi di formazione e laboratori: offrendo corsi di formazione, laboratori musicali, masterclass e workshop rivolti a persone di tutte le età, con particolare attenzione ai giovani e ai bambini, per diffondere la conoscenza e l'apprezzamento della musica; Progetti educativi nelle scuole: promuovendo e realizzando progetti educativi e didattici nelle scuole di ogni ordine e grado, in collaborazione con istituzioni scolastiche, per avvicinare gli studenti alla musica;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; in particolar modo: Organizzazione di concerti ed eventi musicali: promuovendo e organizzando concerti, festival, e spettacoli di musica, anche in collaborazione con enti pubblici e privati; Collaborazioni con orchestre e musicisti: stabilendo collaborazioni con orchestre, ensemble, conservatori, scuole di musica e musicisti per la realizzazione di progetti artistici e culturali; Iniziative di inclusione sociale volte a favorire l'inclusione sociale e culturale di persone svantaggiate promuovendo la partecipazione alla vita musicale e artistica; Eventi di sensibilizzazione: organizzando conferenze, seminari, incontri e dibattiti pubblici per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della cultura musicale in generale;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2. L’Associazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale - esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo - nonché attività di raccolta fondi, campagne di fundraising e partecipazione a bandi pubblici e privati, nazionali e internazionali, per finanziare le proprie attività, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.
3. Per il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione può aderire ad altri enti senza scopo di lucro, collaborare con enti pubblici e privati, anche in regime convenzionale, ed aderire, altresì, ad organismi locali e nazionali aventi finalità analoghe, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.
Art. 4 – Volontari
1. Le attività della Associazione sono svolte in modo continuativo e a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. L’attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
3. Al volontario che presta la propria attività di volontariato, possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
4. I volontari non occasionali sono iscritti in apposito registro obbligatorio.
5. L’Associazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
6. Per il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione può eventualmente assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, nel rispetto della normativa vigente.
7. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
8. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
Titolo II – Associati
Art. 1 – Requisiti e procedura di ammissione degli Associati
1. Possono associarsi all’Associazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che ne condividono le finalità e lo spirito di solidarietà, e che si impegnano a rispettare il presente Statuto e i regolamenti.
2. In ogni caso, il numero degli enti associati diversi dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti all’Associazione.
3. L’ammissione all’Associazione è da richiedere in forma scritta, mediante apposita istanza indirizzata al Consiglio Direttivo, recante l’esplicita dichiarazione di condividere gli scopi e le finalità dell’Associazione, l’impegno ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le delibere assunte dai competenti Organi associativi, nonché l’impegno, in qualità di associato, al versamento della quota associativa annuale.
4. Il Consiglio Direttivo, ricevuta l’istanza da parte del soggetto interessato, provvede in merito all’accoglimento o il rigetto della stessa entro i successivi sessanta giorni, dandone comunicazione all’interessato; in caso di accoglimento della domanda di ammissione, la deliberazione è annotata nel libro degli associati.
5. In caso di rigetto della domanda, debitamente motivato, l’interessato può, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto, proporre ricorso all’Assemblea degli associati che si pronuncia entro i successivi trenta (30) giorni dalla proposizione del ricorso.
6. Nel caso in cui la domanda di ammissione all’Associazione provenga da un ente del Terzo settore o senza scopo di lucro, l’istanza è presentata dal Legale Rappresentante.
7. Gli associati iscritti all’Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti quali membri degli stessi.
Art. 2 – Diritti e doveri dei soci
1. Gli associati hanno diritto di:
a) partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
b) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
c) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere, se maggiorenni, all’elezione quali componenti di questi ultimi;
d) chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
e) formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
f) essere informati sull'attività associativa;
g) esaminare i libri sociali.
2. Gli associati sono tenuti a:
a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione;
d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, anche mediante lo svolgimento delle attività promosse dall’Associazione, secondo le esigenze e le disponibilità dichiarate.
Art. 3 – Perdita della qualità di associato
1. La qualità di associato si perde:
a) per decadenza (mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine previsto, o entro 20 giorni dalla formale comunicazione dell’Associazione)
b) per esclusione (violazione delle norme statutarie o dei regolamenti, mancata ottemperanza ai doveri che derivano dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali ovvero, in presenza di altri gravi motivi, incompatibilità del mantenimento del rapporto associativo). L’esclusione dell’associato è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo il procedimento di cui all’art. 8 dello Statuto.
c) per recesso (comunicazione, in forma scritta, da inviarsi all’indirizzo pec dell’associazione, di voler recedere dal rapporto associativo). Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile e procede all’annotazione sul libro degli associati.
d) per decesso o estinzione dell’ente associato;
Art. 4 – procedimento di esclusione dell’associato
4.1 organi, poteri e avvio
1. Il consiglio direttivo ha poteri di indagine e delibera in merito all’esclusione dell’associato.
2. Il procedimento ha avvio:
a. Su iniziativa del consiglio direttivo, quando venga proposto da anche un solo componente;
b. Su richiesta di un associato o di un terzo, sulla base di una comunicazione scritta contenente i fatti e i soggetti su cui si chiede di indagare, firmata e indirizzata al consiglio direttivo.
3. Il procedimento è segreto e ha avvio sulla base di una delibera del consiglio direttivo.
4. Le richieste di avvio del procedimento prive dei requisiti di cui al punto 2 non verranno prese in considerazione.
5. Il consiglio direttivo può raccogliere informazioni scritte, sentire i soggetti coinvolti o altri testimoni, al fine di ottenere quanti più elementi utili alla valutazione del caso.
4.2 avvio del procedimento e decisione
1. in caso di violazione dello statuto, di delibere del consiglio direttivo o regolamenti, L’associato viene preventivamente informato, per iscritto, dell’avvio del procedimento di esclusione, degli addebiti avanzati nei suoi confronti e della possibilità di replicare alle accuse per iscritto, entro un termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. L’associato nella medesima comunicazione può anche richiedere di essere sentito dal consiglio direttivo. In tale caso, il consiglio provvede a indire una riunione straordinaria. Tale riunione si svolge senza contraddittorio.
3. Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della replica, o dall’audizione dell’associato, il consiglio direttivo dà comunicazione della conclusione del procedimento all’accusato, in cui riporta la decisione presa ed, eventualmente, applica la sanzione dell’esclusione dell’associato.
4. Di tale decisione, in forma integrale, viene data comunicazione all’assemblea dei soci.
5. Il consiglio direttivo decide a maggioranza dei voti con voto segreto. Se l’accusato è un componente dello stesso, egli non ha diritto di voto.
6. Per la validità del voto è richiesta la partecipazione di almeno i 2/3 dei consiglieri.
4.3 – ricorso all’assemblea
7. Avverso il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo può essere proposto ricorso alla Assemblea degli associati entro il termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.
8. Tale termine si considera come perentorio e, pertanto, quando decorso, decade il diritto di ricorso per l’accusato.
9. In tale caso, l’assemblea indice una riunione straordinaria con unico punto dell’ordine del giorno la valutazione del ricorso e convoca l’accusato per discutere della sua posizione. La riunione si apre con la lettura della decisione del consiglio direttivo e prosegue con la replica dell’associato.
10. A conclusione della replica, senza la presenza dell’accusato, l’assemblea discute e vota il ricorso.
11. L’assemblea vota a maggioranza dei componenti, purché vi abbiano partecipato i 2/3 degli associati. Le astensioni non vengono considerate al fine del raggiungimento del quorum.
4.4 – esecutività dell’esclusione
12. Il provvedimento di esclusione dell’associato è esecutivo sin dal momento dell’avvenuta comunicazione al soggetto interessato e l’eventuale ricorso all’Assemblea non ne sospende gli effetti.
13. La decadenza dell’associato ha effetto dal giorno successivo al termine per il pagamento della quota associativa annuale.
14. Il recesso dell’associato diviene efficace dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione in forma scritta da parte dell’associato receduto.
15. L’associato decaduto, escluso o receduto e gli eredi dell’associato deceduto, non vantano alcun diritto di restituzione delle quote associative versate.
16. Nel caso di un ente associato, laddove si verifichino i presupposti per l’esclusione, il Consiglio Direttivo è tenuto a valutare se gli addebiti in tal senso avanzati siano imputabili o meno alla sola volontà della persona fisica che rappresenta l’ente. In caso positivo, il Consiglio invita l’ente associato alla nomina di un nuovo rappresentante.
Titolo III – Organi associativi
Art. 1 - Organi
1. Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea degli associati;
b. il Consiglio direttivo;
c. il Presidente e il Vice – Presidente;
e. l’Organo di Controllo, se istituito.
Art. 2 - Assemblea
1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nell’apposito libro ed è il massimo organo deliberativo dell’Associazione.
2. L’Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie ed è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. In caso di assenza temporanea di entrambi, l’Assemblea è presieduta da un socio nominato dall'Assemblea in sede di adunanza.
3. Nella assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
4. Le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.
5. All’attuazione delle decisioni assunte dalla Assemblea provvede il Consiglio Direttivo.
6. Nelle assemblee di approvazione del bilancio e in quelle relative alla propria responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
7. Ogni associato ha diritto di esprimere un voto; è consentita la rappresentanza in Assemblea mediante delega scritta ad un altro associato; ogni associato può ricevere al massimo una sola delega.
Art. 3 Convocazione
1. L’Assemblea degli associati è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, inviato agli associati anche per il tramite di ausili telematici, almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per la riunione.
2. L’avviso di convocazione deve contenere:
● gli argomenti all’ordine del giorno;
● la data, il luogo e l’ora della riunione;
● le modalità di svolgimento dell’adunanza (in presenza, mediante sistemi di video conferenza o in modalità mista);
● in caso di riunione a distanza o mista, le istruzioni circa i sistemi utilizzati e le istruzioni per il collegamento.
3. Le informazioni di cui al precedente comma, contenute nell’avviso di convocazione, devono essere riportate anche con riferimento alla eventuale seconda convocazione, che non può avvenire nello stesso giorno della prima convocazione.
4. L’Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne facciano richiesta.
5. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi mediante collegamento audio/video, a condizione che sia consentito:
● al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli associati intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
● al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
● agli associati di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi, da persona designata dai presenti in sede di adunanza.
Art. 4 – Validità delle deliberazioni e quorum
1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l’intervento di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
2. La Assemblea straordinaria, quando delibera sulle modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione, è validamente costituita, in prima convocazione, con l’intervento dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con l’intervento di almeno un terzo degli associati.
3. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti espresso in forma palese. Il voto è espresso in forma segreta per le deliberazioni riguardanti le persone, l’elezione degli Organi sociali o nei casi in cui la Assemblea lo ritenga opportuno, deliberando sul punto in senso favorevole.
5. Per deliberare la modifica dello statuto e la trasformazione, la fusione e la scissione della Associazione occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati intervenuti.
6. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo, è sempre necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
7. Di ciascuna riunione dell’Assemblea è redatto apposito verbale, debitamente sottoscritto dal Presidente o da chi presiede la riunione e dal soggetto verbalizzante. I verbali sono conservati nell’apposito libro obbligatorio.
Art. 5 – Competenze dell’Assemblea
1. L' assemblea ordinaria:
● nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
● approva il bilancio o il rendiconto di cassa;
● approva il bilancio sociale, se obbligatorio per legge o predisposto per libera determinazione dell’Associazione;
● delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
● approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
● delibera sui ricorsi proposti dagli aspiranti associati non ammessi e dagli associati esclusi;
● delibera sulle linee di indirizzo dell’attività e sul programma annuale dell’Associazione;
● delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo;
● delibera sulla variazione della sede legale nell’ambito del medesimo Comune.
2. L’assemblea straordinaria delibera:
● sulle modifiche dello Statuto sociale;
● sulla trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione;
● sullo scioglimento dell’Associazione;
● sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio;
● delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea straordinaria.
Art. 6 – Il Consiglio Direttivo
1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari compreso tra 3 (tre) e 9 (nove), eletti dall'Assemblea previa determinazione del loro numero.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile sulle cause di ineleggibilità e decadenza dei membri.
3. In ogni caso, la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
4. Il Consiglio, nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno un Presidente e un Vice – Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice – Presidente; in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
6. Nell’ambito del Consiglio Direttivo, può essere istituito un comitato esecutivo mediante la nomina di un Segretario e un Tesoriere cui attribuire, all’atto di nomina, specifici compiti nel rispetto del presente statuto e dei regolamenti
7. Il consiglio direttivo ha competenza decisoria per il procedimento di esclusione del socio di cui all’art. 8 del presente statuto.
Art. 7 – Convocazione e validità delle deliberazioni
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante comunicazione scritta da spedirsi a tutti i componenti, anche a mezzo di ausili telematici, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; in presenza di particolari motivi di urgenza, è fatta salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore, fino a 2 (due) giorni prima della riunione.
2. In difetto delle formalità di cui al precedente comma, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano intervenuti tutti i suoi membri.
3. Il Consiglio Direttivo è di regola convocato almeno due volte l’anno per deliberare in ordine all’adozione del bilancio o rendiconto consuntivo, all’ammontare della quota associativa annuale nonché in ordine al compimento degli atti fondamentali alla vita associativa.
4. Il Consiglio Direttivo è altresì convocato, ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno due dei componenti ne facciano richiesta.
5. L’avviso di convocazione deve contenere:
● gli argomenti all’ordine del giorno;
● la data, il luogo e l’ora della riunione;
● le modalità di svolgimento della riunione (in presenza, mediante sistemi di video conferenza o in modalità mista);
● in caso di riunione a distanza o mista, le istruzioni circa i sistemi utilizzati e le istruzioni per il collegamento.
6. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi mediante collegamento audio/video, a condizione che sia consentito:
● al Presidente di accertare la identità e la legittimazione dei consiglieri intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
● al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
● agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con l’intervento della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto all’art. 8.
8. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni di norma con voto palese; è richiesto il voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone, come nell’ipotesi prevista all’art. 8.
9. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.
10. Per i componenti del Consiglio Direttivo non è ammessa la facoltà di conferire la delega di voto.
11. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta e sottoscritti dal Presidente, o da chi ha presieduto l’adunanza, e dal soggetto verbalizzante vengono conservati agli atti in apposito libro obbligatorio.
Art. 8 – Competenze del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle competenze attribuite ad altri organi dalla legge e dal presente Statuto, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
2. A titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo:
a. adotta il bilancio o rendiconto consuntivo da presentare alla Assemblea per la approvazione;
b. individua e disciplina le eventuali attività diverse da quelle di interesse generale che la Associazione intende svolgere, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative;
c. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella nota integrativa al bilancio o in calce al rendiconto consuntivo;
d. adotta gli eventuali Regolamenti associativi, non riservati alla competenza della Assemblea dalla legge o dallo Statuto;
e. predispone le proposte da sottoporre all’Assemblea;
f. dà attuazione alle decisioni e agli indirizzi deliberati dall’Assemblea dei soci;
g. determina l’entità della quota associativa e il termine entro cui procedere al rinnovo annuale del versamento;
h. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli scopi e delle finalità dell’Associazione;
i. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
j. delibera l’adesione ad associazioni di promozione sociale ed altri enti nel rispetto dei criteri e dei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto;
k. delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti associati;
l. adotta i provvedimenti di esclusione degli associati;
m. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
n. gestisce eventuali rapporti finanziari con istituti di credito e cura la parte economico finanziaria dell’Associazione;
o. adotta ogni altro provvedimento necessario alla gestione dell’Associazione e rientrante nelle proprie competenze.
3. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vice-presidente e ad uno o più consiglieri, fissandone i limiti e le modalità di esercizio, nell'atto di delega.
Art. 9 – Vacanza dei componenti e decadenza del Consiglio Direttivo
1. Nel caso in cui, per vacanza comunque determinatasi, uno o più componenti del Consiglio Direttivo vengano a mancare, sempre che sussista la maggioranza dei consiglieri rimasti in carica, si procederà alla sostituzione mediante l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
2. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, il Consiglio Direttivo convocherà l’Assemblea entro i 60 giorni successivi per l’elezione dei membri/del membro mancanti/e.
3. Il/I consigliere/i sostituito/i o eletto/i nuovamente dall’Assemblea, resta/ano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.
4. In caso di vacanza della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo originariamente eletti dalla Assemblea degli associati, l’Organo decade.
5. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente.
6. Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decaduto provvede, entro trenta (30) giorni, alla convocazione dell’Assemblea per la rielezione dell’intero Organo; in caso di impedimento, provvederà il Vice – Presidente o il membro più anziano del Consiglio Direttivo.
Art. 10 – Presidente e Vice – Presidente
1. Il Presidente della Associazione, eletto tra i membri del Consiglio Direttivo, dura in carica quattro (4) anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, può nominare avvocati nelle liti attive e passive, sottoscrivere gli atti e i contratti per conto della Associazione, coordina l’attività sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli associati, e cura l’esecuzione delle rispettive delibere.
3. Per gli atti di straordinaria amministrazione, comprese tutte gli accordi, le attività e le obbligazioni di valore superiore a euro 1000 (mille), il presidente dovrà ottenere un’autorizzazione dal consiglio direttivo. Tale autorizzazione sarà espressa con voto segreto e riterrà concessa con il voto di 2/3 dei componenti del consiglio direttivo (in caso di numero frazionato, si intendono calcolati per difetto)
4. In caso di sua temporanea assenza o impedimento, le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente che ne fa le veci,
5. In casi eccezionali, di necessità ed urgenza, il Presidente può avocare a sé i poteri del Consiglio Direttivo, salva la immediata e successiva convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
6. In caso di accertato e definitivo impedimento del Presidente o di dimissioni, spetta al Vice - Presidente convocare, entro quindici (15) giorni, il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Art. 11 – Organo di Controllo
1. L'Organo di Controllo della Associazione è istituito dalla Assemblea degli associati al superamento dei limiti indicati dalle norme vigenti o per libera determinazione della Assemblea stessa.
2. L'Organo di Controllo ha forma monocratica e deve essere scelto, anche tra persone non associate, tra i soggetti iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. Si applica l’art. 2399 del Codice Civile.
3. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del Codice del terzo settore.
5. L’Organo di Controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all’assemblea degli associati.
6. L’Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.
7. All’Organo di Controllo può essere attribuita, altresì, la revisione legale dei conti da parte dell’Assemblea.
Art. 12 – Libri sociali
1. La Associazione deve obbligatoriamente tenere:
- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e deliberazioni della Assemblea degli associati;
- il libro delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo;
- Il registro dei volontari ove sono iscritti i volontari che svolgono attività non occasionale;
2. Tutti libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il libro dell’Organo di Controllo che è tenuto a cura dell’organo stesso.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell’apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.
Titolo IV – Risorse economiche, patrimonio e strumenti di rendicontazione
Art. 1 – Risorse economiche e patrimonio
1. L’Associazione trae le proprie risorse economiche da:
a. quote versate dagli associati;
b. contributi di privati;
c. rimborsi derivanti da convenzioni;
d. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
e. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
f. liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
g. rendite patrimoniali e finanziarie;
h. attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione curata direttamente dall’associazione;
i. proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, nei limiti stabiliti dalla legge;
j. iniziative di raccolta fondi, svolte nei limiti e alle condizioni fissate dalla legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie di interesse generale, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 2 – Esercizio finanziario e bilancio
1. L’esercizio sociale va dal (1°) primo gennaio al (31) trentuno dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio della gestione e predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dalla Assemblea dei soci entro i 120 giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio. Tale termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.
3. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea prevista per la sua approvazione.
4. Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del Codice del terzo settore e le relative disposizioni attuative ed è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.
5. Nella relazione di missione, oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario nonché le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte dall'Associazione.
6. Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori al limite di legge, e facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa, in calce al quale il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte, diverse da quelle di interesse generale, oltre ai rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno dalla Associazione.
Titolo V – Norme Finali
Art. 1 – Devoluzione
1. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva altra previsione e destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato dalla Assemblea straordinaria degli associati.
Art. 2 - Rinvio
1. Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore e alle altre norme di legge vigenti in materia.